La valutazione equitativa del danno: a salire in cattedra è l’avvocato

By | 19 Maggio 2022
avvocato

La valutazione equitativa del danno è un procedimento con cui il giudice quantifica il risarcimento del danno in casi specifici, di difficile risoluzione.

Tale metodo si lega a una questione importante, che sta a cuore a entrambi le parti in causa: la discrezionalità nelle decisioni del giudice. A sua volta, tale discrezionalità conferisce un certo ruolo agli avvocati dell’una e dell’altra parte, in quanto avvolge il processo di un manto di incertezza. E’ l’efficacia dell’avvocato, dunque, a imprimere alla causa una direzione piuttosto che un’altra.

Il consiglio, dunque, è di scegliere con cura l’avvocato, e di puntare soprattutto a coloro che sono specializzati nel risarcimento danni. Meglio ancora, a uno studio legale specializzato, come lo Studio Bombaci a Torino, che da molti anni si occupa di cause di risarcimento riguardanti la sanità, la responsabilità civile, gli illeciti contrattuali etc.

Cos’è la valutazione equitativa del danno

Fatta questa doverosa precisazione, possiamo parlare della valutazione equitativa del danno. Di cosa si tratta nello specifico? Ebbene, è un metodo utilizzato per quantificare danni che per loro stessa natura sfuggono alla logica dei numeri, che non possono essere mai gioco forza oggettivi. In virtù dell’impossibilità di fornire un responso oggettivo, il giudice adopera un criterio equitativo, ovvero decide sulla scorta di quanto appare giusto in quel momento e in base al caso trattato.

Va detto, però, che il giudice non esercita una totale discrezionalità in merito. L’obbligo di valutare caso per caso non esime dal cercare analogie con eventi simili. Dunque, tale valutazione, pur non avendo un carattere tecnico, presenta comunque dei tratti di equità.

Questo passaggio è fondamentale, anche perché disciplinato dalla sentenza della Cassazione n. 4377 del 25 novembre 2015, che recita: “la liquidazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. non può sbiadirsi in un responso oracolare, né svilirsi al livello di un frettoloso calcolo ragionieristico del tutto sganciato dalle specificità del caso concreto”.

I casi in cui viene applicato il criterio equitativo del danno

Ovviamente, la valutazione equitativa del danno non viene utilizzata sempre e comunque, ma solo quando strettamente necessaria. Anche perché tra tutti i metodi utilizzati è la meno oggettiva e prevedibile, per quanto sia meno discrezionale di quanto possa apparire (come abbiamo visto).

Ebbene, la valutazione equitativa viene chiamata in causa quando occorre quantificare danni che attengono alla sfera intima, emozionale, quindi che agiscono su un terreno per sua stessa natura soggettivo. E’ il caso del danno morale, ovvero la sofferenza scaturita da un evento e che comporta turbamento d’animo, stress, tristezza, preoccupazione, vergogna etc. Tutto ciò al netto dei danni di natura psichiatrica e patologica, come l’insorgenza di una depressione, che possono rientrare nel danno biologico e godono di criteri a sé stanti.

Un’applicazione concreta quanto frequente del criterio equitativo è la valutazione del risarcimento causato da una diffamazione.

Il ruolo dell’avvocato

Vale la pena evidenziare ancora una volta l’importanza dell’avvocato nelle cause di risarcimento. In particolar modo, quando il danno non è oggettivamente quantificabile e impone il ricorso ai criteri equitativi. In questo caso, sarà compito dell’avvocato far pendere l’ago della bilancia verso le ragioni del suo assistito, ovviamente in totale coerenza con quanto suggeriscono l’ordinamento e la prassi giurisprudenziali.

Nelle cause civili (o penali, nel caso in cui ci si costituisse parte civile) niente è scontato, soprattutto quando la componente discrezionale è forte, come nella quantificazione del danno morale.

Il consiglio, dunque, è di prestare massima attenzione alla scelta dell’avvocato, e prendersi tutto il tempo necessario per effettuare una decisione efficace. Insomma, è necessario comprendere appieno che un avvocato non vale l’altro, anche qualora l’esito del processo – dal proprio punto di vista almeno – appare “solare”.